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Sentenza — n. 31967/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31967/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31967/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Cortiglia chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Trieste ha, in riforma della sentenza del Tribunale in sede del 24 marzo 2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni, aumentato la pena, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale.

Regesto Legislator

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art. 161 cod. proc. pen, art. 595 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31967/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen., maturato il 14 febbraio 2019,, in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata. La deduzione di tardività dell'appello incidentale del Procuratore generale è fondata (V. Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020,, De Rinaldis, Rv. 278515), risultando effettivamente l'impugnazione depositata oltre il termine previsto dall'art. 595 cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'atto della proposizione del gravame.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni pericolo di tortura responsabilità penale dei minori legittimazione ad agire responsabilità penale franco tiratore

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. proc. pen
Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen., maturato il 14 febbraio 2019,, in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata.
art. 595 cod. proc. pen
278515), risultando effettivamente l'impugnazione depositata oltre il termine previsto dall'art. 595 cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'atto della proposizione del gravame.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTIGLIA FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/02/1992 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Francesco Cortiglia chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Trieste ha, in riforma della sentenza del Tribunale in sede del 24 marzo 2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni, aumentato la pena, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale.

2. Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen., maturato il 14 febbraio 2019,, in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata. La deduzione di tardività dell'appello incidentale del Procuratore generale è fondata (V. Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020,, De Rinaldis, Rv. 278515), risultando effettivamente l'impugnazione depositata oltre il termine previsto dall'art. 595 cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'atto della proposizione del gravame.

3. La sentenza impugnata deve essere, alla luce di quanto premesso, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, I'll maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessan rina Tudino Stefano P I a) EPOSITACA IN CANCELLERIA