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Ordinanza — n. 31966/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31966/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31966/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Samuel Suriano chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in riforma della sentenza del Tribunale in sede del 6 marzo 2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione, riqualificato il fatto ex art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. e rideterminato la pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31966/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sentenza penale verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale falsa testimonianza altri capi d'accusa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURIANO SAMUEL nato a ROMA il 21/09/1978 avverso la sentenza del 13/02/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Samuel Suriano chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in riforma della sentenza del Tribunale in sede del 6 marzo 2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione, riqualificato il fatto ex art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. e rideterminato la pena.

2. Con memoria trasmessa alla Cancelleria, il difensore dell'imputato ha ribadito le proposte censure, contrastando la delibazione di inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibilmente formulato. 3.1. La censura concernente il vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili al vizio della motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. 1.1, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle fonti di prova„ mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 3.2.

Nel quadro così delineato, il ricorrente contesta l'identificazione - ritenuta alla stregua della immediata declinazione agli operanti delle complete generalità - e deduce un travisamento delle dichiarazioni del t:este Cacciato del tutto ininfluente, avendo questi affermato di aver identificato personalmente l'imputato, in conformità alle già dichiarate generalità, il giorno successivo ai fatti.Sicchè il ricorso s'appalesa, da un lato, reiterativo di censure già razionalmente respinte e, dall'altro, finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione dei fatti e delle prove.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessanina Tudino Stefm P DEPOSITAT