Sentenza — n. 31965/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAKatia Lucchesi e Roberto Paolettoni chiedono, con unico atto, personalmente sottoscritto, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca dell'8 luglio 2014, con la quale i medesimi sono stati condannati alla pena di giustizia ed alle pene accessorie, nella durata prevista pro tempore dall'art. 216, u.c., I. fall, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, nella qualità di soci e legali rappresentanti di LUCCHESI FERRO BATTUTO di Lucchesi Katia e Paolettoni Roberto s.n.c., dichiarata fallita con sentenza n. 120/2021 del Tribunale di Lucca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 571 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen, art. 37 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 31965/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LUCCHESI KATIA nato a PESCIA il 20/10/1967 PAOLETTONI ROBERTO nato a PESCIA il 18/02/1970 avverso la sentenza del 19/12/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Katia Lucchesi e Roberto Paolettoni chiedono, con unico atto, personalmente sottoscritto, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca dell'8 luglio 2014, con la quale i medesimi sono stati condannati alla pena di giustizia ed alle pene accessorie, nella durata prevista pro tempore dall'art. 216, u.c., I. fall, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, nella qualità di soci e legali rappresentanti di LUCCHESI FERRO BATTUTO di Lucchesi Katia e Paolettoni Roberto s.n.c., dichiarata fallita con sentenza n. 120/2021 del Tribunale di Lucca.
2. I ricorsi sono inammissibilmente rormulati, ma la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla durata delle pene accessorie, illegalmente determinate.
3. I ricorsi debbono, invero, essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1I lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposti da soggetti non legittimato, poiché personalmente sottoscritti dagli imputati. 3.1. L'art. 1, comma 54, della legge n, 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".
Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. 3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione anche rispetto alle impugnazioni personali proposte ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221).
4. La sentenza impugnata deve essere, invece, annullata con rinvio quanto al punto concernente la durata delle pene accessorie fallimentari, illegalmente determinate nella misura di anni dieci. 4.1. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., R.D. 267/1942 nella parte in cui dispone che "la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", escludendo esplicitamente 1"applicabilità dello strumento di commisurazione (cor)relativa declinato dall'art. 37 cod. pen. che, in ipotesi di pena accessoria indeterminata, ne commisura la durata a quella della principale, ritenendo il relativo meccanismo non adeguato ad assicurare la necessaria autonoma quantificazione, in considerazione della specifica e non sovrapponibile funzione del diverso ordine di pene sia in relazione al diverso carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona, che della diversa finalità.
Siffatta interpretazione non è stata ritenuta vincolante in una prima applicazione giurisprudenziale (Sez. 5, 7 dicembre 2018 in proc. 23648/2016, Piermartiri), mentre altro orientamento (Sez. 5, 13 dicembre 2018 in proc. 3703/2018, Retrosi; Sez. 5, n. 5882 del 6 febbraio 2019, Rv. 274413) si è determinato nel senso di dover rimettere al giudice del merito la determinazione discrezionale dell'entità delle pene accessorie ex art. 216 u.c.. 4.2. Alla stregua del contrasto, manifestatosi nell'immediatezza della pronuncia della Consulta, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione «se le pena accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n.222 del 5/12/2018 della Corte costituzionale con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l'introduzione della previsione della sola durata massima "fino a dieci anni" debbano considerarsi pena con durata non predeterminata e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all'art. 37 cod. pen. (che prevede la commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto, della nuova formulazione, la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi predeterminata entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 37 cod. pen. ma , di regola, la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.».
Con sentenza n. 28910 del 28 febbraio 2019, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito come «le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Rv. 276286). In applicazione dell'enunciato principio di diritto, la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, in quanto sanzione predeterminata, in riferimento al carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica) ed alla finalità (non [solo] rieducativa) della medesima, resta assegnata alla discrezionalità del giudice del merito; con la conseguenza per cui, in presenza di una forbice edittale particolarmente ampia, quanto più ci si discosti dal minimo edittale, tanto più è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (V.
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, 276932), valutati ed apprezzati tenendo conto della specifica funzione delle pene accessorie fallimentari, come esplicitamente declinate nella sentenza della Consulta richiamata. 4.3. Nel caso in esame, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, comma terzo, I. fall., è stata determinata dal giudice di merito in conformità alla disposizione normativa , con conseguente obbligo di rideterminazione. In applicazione degli enunciati principi di diritto, che assegnano alla discrezionalità del giudice del merito la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216 u.c.
I.fall., irrogate agli imputati nella misura di dieci anni, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c., I. l'ali., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, I'll maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Al