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Ordinanza — n. 31919/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31919/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31919/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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JANG ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, con pronuncia assunta ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due in relazione a ipotesi di omicidio stradale di cui all'art.589 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31919/2021 — snpen · Corte di Cassazione: JANG ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, con pronuncia assunta ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due in relazione a ipotesi di omicidio stradale di cui all'art.589 bis cod.pen.

Parole chiave

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sanzione penale sanzione sostitutiva pena accessoria adeguamento della pena riduzione della pena pena complementare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANG JINGYU nato il 24/09/1978 avverso la sentenza del 03/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. JANG ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, con pronuncia assunta ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due in relazione a ipotesi di omicidio stradale di cui all'art.589 bis cod.pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione ai prìncipi sanzionatori dettati dall'art.222 II comma C.d.S. come novellato a seguito della introduzione della disciplina sull'omicidio stradale, trattandosi di sanzione amministrativa appli- cata in misura difforme da quanto richiesto e comunque in misura del tutto incon- grua rispetto ai termini edittali.

3. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggíamento la sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una mo- tivazione sul punto solo allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, 29.1.2014, Armaneti e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edittale (sez.4, 27.3.2012, Ti- burzi, Rv.252738; sez.F., 20.8.2020, Rojas Alvarado Eduardo Wladimir, Rv.279635-01).

4. Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, se- condo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'au- torità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785;18.11.2020, De Marco Carmine, Rv.280393; sez.IV, 9.11.2017, Fiorini, Rv.271661).

5. Il giudice ha fornito adeguata giustificazione alla misura della sanzione am- ministrativa applicata che si attesta in termini medi tenuto altresì conto della fun- zione preventiva e amministrativa della suddetta sanzione e delle conseguenze dannose e pericolose del fatto reato.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara ,inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il te Ugo Bellini Carla nichetti iDE