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Ordinanza — n. 31918/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31918/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31918/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di Amdouni Bilel e Ezzinbi Mohammed per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599- bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena per il solo Amdouni.

Regesto Legislator

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art. 599- bis c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31918/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, l'Amdouni deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e l'Ezzinbi lamentando altresì vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena ed alla qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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altri capi d'accusa aggravamento della pena modifica della sentenza verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali impunità

Disposizioni normative citate

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art. 599- bis c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di Amdouni Bilel e Ezzinbi Mohammed per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599- bis c.p.p.
art. 129 c.p
Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, l'Amdouni deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMDOUNI BILEL nato il 15/11/1989 EZZINBI MOHAMMED nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di Amdouni Bilel e Ezzinbi Mohammed per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599- bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena per il solo Amdouni.

2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, l'Amdouni deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e l'Ezzinbi lamentando altresì vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena ed alla qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Per quanto riguarda il ricorso dell'Amdouni va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va altresì precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p., in quanto, da un lato, infatti, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

3. Quanto al ricorso dell'Ezzinbi deve rilevarsene l'assoluta genericità, limitandosi il ricorso alla denunzia dei vizi senza effettiva enunciazione dei motivi necessari per sostenerla.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/6/2 21 Il Consigliej estensore Il P rc„si d ad- !DEP