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Ordinanza — n. 31917/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; generic complaint fails to substantively confront lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31917/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued against the conviction for aggravated theft but offered only a general expression of grievance without critiquing the specific justification used by the Court of Appeal. The court ruled that the appeal failed to substantively confront the reasoning of the lower court, rendering it inadmissible under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, consisting merely in a generic expression of grievance without an effective critique of the decision's justification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity generic expression of grievance substantive confrontation procedural requirements revisione della sentenza penale aggravamento della pena esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECONE MARCO nato a PALERMO il 27/12/1990 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Pecone Marco per il delitto di furto pluriaggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. Così deciso i R 2021 Il Prcrijli,,,, DEPOSITATA IN CANCELLERIA )