Ordinanza — n. 31916/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 25/05/1990 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Contino Giuseppe per il reato di furto pluriaggravato continuato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31916/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Contino Giuseppe per il reato di furto pluriaggravato continuato.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 25/05/1990 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Contino Giuseppe per il reato di furto pluriaggravato continuato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione di responsabilità per il furto della Panda, alla commisurazione della pena, alla quantificazione dell'aumento per la continuazione ed alla mancata revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
3. Il ricorso è inammissibile. In punto di responsabilità perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza e con la quale il ricorrente non si è nemmeno confrontato compiutamente, atteso che la Corte non ha fondato l'affermazione di responsabilità esclusivamente sul riconoscimento operato dagli operanti - peraltro tutt'altro che insufficiente ad integrare la prova della partecipazione dell'imputato ai furti - ma altresì su quanto accertato dagli stessi con riguardo all'altro furto contestato.
Parimenti versate fatto e generiche sono le censure relative alle diverse componenti che hanno concorso alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che si risolvono nell'indebita sollecitazione di questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione impugnata.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in 21 'ere estensore DEPOSITATA IN CANCELL