Ordinanza — n. 31915/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Lo Bue Rosario la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p; Ordinanza — n. 31915/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Caltanissetta ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Lo Bue Rosario la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BUE ROSARIO nato a SAN CATALDO il 07/04/1972 avverso la sentenza del 18/11/2020 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA— 1Clato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Lo Bue Rosario la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve prendersi atto che in data 19 aprile 2021 l'avv. D'Acquì ha trasmesso atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dallo stesso e dall'imputato.
2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso H29/6/2021 Il Consigliere e .DEPOSITATA IN CANCELLERIA