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Ordinanza — n. 31914/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31914/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31914/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATUZZO FRANCESCO nato a PALERMO il 21/12/1989 FORTUNATO GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/04/1996 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Amatuzzo Francesco e Fortunato Giuseppe per il delitto di tentato furto aggravato, così riqualificato il fatto originariamente contestato come tentato furto in abitazione aggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31914/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Amatuzzo Francesco e Fortunato Giuseppe per il delitto di tentato furto aggravato, così riqualificato il fatto originariamente contestato come tentato furto in abitazione aggravato.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione riconsiderazione impugnabilità della decisione di rinvio aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATUZZO FRANCESCO nato a PALERMO il 21/12/1989 FORTUNATO GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/04/1996 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Amatuzzo Francesco e Fortunato Giuseppe per il delitto di tentato furto aggravato, così riqualificato il fatto originariamente contestato come tentato furto in abitazione aggravato.

2. Propongono autonomamente ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla denegata esclusione della recidiva, l'Amatuzzo, e la mancata revisione del giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, il Fortunato.

3. I ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro Ìl Consig e -e.nso re Il Prg,ye d IDEPOSITATA1 IN CANCE