Ordinanza — n. 31912/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Piva Linda e De Barre Roberta la pena da queste concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto aggravato. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore le imputate deducendo vizi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed alla sussistenza della contestata aggravante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31912/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIVA LINDA nato a REGGIO EMILIA il 04/04/1976 DE BARRE ROBERTA nato a REGGIO EMILIA il 14/10/1995 avverso la sentenza del 28/02/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA/dato avviso alle part-i7) udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Piva Linda e De Barre Roberta la pena da queste concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore le imputate deducendo vizi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed alla sussistenza della contestata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deci e estensore Il Priffen(t_e____ 001- 53‘444 'DEPOSITATA IN CANCEL