Ordinanza — n. 31911/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Labsiri Ibrahim la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. ed alla commisurazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. a Labsiri Ibrahim la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. ed alla commisurazione della pena.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABSIRI IBRAHIM CUI 0533HUD nato il 24/01/1997 avverso la sentenza del 23/11/2020 del TRIBUNALE di VERONAeiato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Labsiri Ibrahim la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. ed alla commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis C.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 22/ 21 ere, estensore Il Pr3ijijinv,a. DEPOSITATA IN CANC