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Ordinanza — n. 31908/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31908/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31908/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENACCAH PIETRO BENITO nato a PALERMO il 14/03/1988 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ennach Pietro Benito avverso la pronunzia di condanna per il reato di minaccia aggravata.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31908/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ennach Pietro Benito avverso la pronunzia di condanna per il reato di minaccia aggravata.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riscossione di pene pecuniarie minaccia alla sicurezza pubblica gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENACCAH PIETRO BENITO nato a PALERMO il 14/03/1988 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ennach Pietro Benito avverso la pronunzia di condanna per il reato di minaccia aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso é inammissibile. Il ricorrente non si è infatti confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte ha giustificato la propria decisione e che non è meramente apparente, come sostenuto nell'atto di impugnazione, giacchè il giudice dell'appello ha evidenziato come i motivi d'appello non abbiano confutato nella sua specificità il ragionamento probatorio articolato dal giudice di primo grado.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Il Prp,svfilt. 'DEPOSITATA IN CANCELLERIA