Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31907/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31907/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31907/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROCIDA MICHELE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 26/03/1946 ROMEO ERMENEGILDA nato a TORINO il 03/05/1960 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Procida Michele e Romeo Ermenegilda.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31907/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Procida Michele e Romeo Ermenegilda.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali revoca della sospensione condizionale remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio revoca della rendita d'invalidità pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROCIDA MICHELE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 26/03/1946 ROMEO ERMENEGILDA nato a TORINO il 03/05/1960 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Procida Michele e Romeo Ermenegilda.

2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto a firma del comune difensore gli imputati deducendo vizi di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso é inammissibile. E' infatti irrilevante che la Corte territoriale non abbia specificamente corrisposto alla richiesta di concessione dei benefici di legge avanzata con il gravame di merito da entrambi gli imputati, posto che l'entità delle pene ad essi irrogate osta in ogni caso alla loro sospensione.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma 2/6/2021 Il Consiglie Il P3siolldrii,te IDEPOSITATA1 IN CANCELLERI