Ordinanza — n. 31907/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROCIDA MICHELE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 26/03/1946 ROMEO ERMENEGILDA nato a TORINO il 03/05/1960 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Procida Michele e Romeo Ermenegilda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31907/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Procida Michele e Romeo Ermenegilda.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROCIDA MICHELE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 26/03/1946 ROMEO ERMENEGILDA nato a TORINO il 03/05/1960 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Procida Michele e Romeo Ermenegilda.
2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto a firma del comune difensore gli imputati deducendo vizi di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso é inammissibile. E' infatti irrilevante che la Corte territoriale non abbia specificamente corrisposto alla richiesta di concessione dei benefici di legge avanzata con il gravame di merito da entrambi gli imputati, posto che l'entità delle pene ad essi irrogate osta in ogni caso alla loro sospensione.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma 2/6/2021 Il Consiglie Il P3siolldrii,te IDEPOSITATA1 IN CANCELLERI