Ordinanza — n. 31906/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PECORELLA ROSARIO nato a CASTELVETRANO il 05/08/1977 CIRCELLO MANUELA nato a CASTELVETRANO il 31/07/1985 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da Pecorella Rosario e Circello Manuela avverso la pronunzia con la quale erano stati condannati per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31906/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da Pecorella Rosario e Circello Manuela avverso la pronunzia con la quale erano stati condannati per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PECORELLA ROSARIO nato a CASTELVETRANO il 05/08/1977 CIRCELLO MANUELA nato a CASTELVETRANO il 31/07/1985 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da Pecorella Rosario e Circello Manuela avverso la pronunzia con la quale erano stati condannati per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto a firma del comune difensore gli imputati deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla declaratoria di inammissibilità dei motivi d'appello.
3. I ricorsi sono inammissibili in quanto generici. Va premesso che l'inammissibilità degli appelli è stata pronunziata con sentenza all'esito della rituale celebrazione del giudizio di secondo grado nel rispetto del contraddittorio dibattimentale. E' poi vero che, come eccepito, la Corte ha ritenuto generici motivi d'appello sufficientemente specifici in quanto funzionali alla critica del governo delle regole di valutazione della prova da parte del giudice di primo grado. Ma dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice d'appello non si è limitato a valutare l'intrinseca ed estrinseca specificità dei motivi di gravame, ma ne ha altresì confutato la fondatezza con motivazione logica ed articolata, sostanzialmente rigettando nel merito gli appelli. E con tale percorso argomentativo che i ricorsi non si sono confrontati, limitandosi a ribadire l'ammissibilità dei motivi d'appello, senza però contrastare la confutazione che degli stessi ha operato la sentenza.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma 2/6/2021 Il Pre94qep________, t.kk42— 'DEPOSITATA IN C