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Ordinanza — n. 31905/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for procedural defects and non-justiciable issues in summary criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31905/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the appellate court's decision regarding the extinction of criminal liability by prescription and the denial of a specific non-punishability cause. The court ruled that the alleged defects in reasoning were not justiciable in cassation for summary offense proceedings and that the substantive law violations cited were either non-existent or irrelevant to the specific procedural context.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 2-bis c.p.p.; Art. 603 c.p.p.; Art. 539 c.p.p.; Art. 541 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals against summary offense judgments are inadmissible for defects in reasoning or procedural violations that do not affect the outcome, as such issues are reserved for the trial court or are not grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility summary criminal proceedings defects in reasoning non-punishability cause procedural nullity azione civile minaccia nel diritto penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 2-bis c.p.p.
Indeducibili in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 2-bis c.p.p. sono anzitutto i plurimi vizi di motivazione denunziati dalla ricorrente sui diversi punti della decisione impugnata attinti con i motivi di ricorso.
Art. 603 c.p.p.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 603 c.p.p. in alcun modo il ricorso dimostra la valenza anche solo astrattamente decisiva delle prove non ammesse.
Art. 539 c.p.p.
Art. 541 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis c.p
art. 603 c.p
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 603 c.p.p.
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSALES PEREZ YANET nato a L'AVANA( CUBA) il 29/08/1975 avverso la sentenza del 17/06/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere agli effetti penali nei confronti di Rosales Perez Yanet per il reato di minaccia in quanto estinto per prescrizione, confermando invece la condanna della medesima agli effetti civili.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla ritenuta sussistenza del reato contestato, alla dimostrazione del danno liquidato in favore della parte civile, alla mancata compensazione delle spe processuali sostenute dalle parti nel grado ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il 17 giugno 2021 il difensore della parte civile ha trasmesso memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

3. Il ricorso è inammissibile. Indeducibili in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 2-bis c.p.p. sono anzitutto i plurimi vizi di motivazione denunziati dalla ricorrente sui diversi punti della decisione impugnata attinti con i motivi di ricorso. In tal senso va precisato che in riferimento ai medesimi la motivazione della sentenza è tutt'altro che apparente, come surrettiziamente evocato nell'intestazione dei motivi di ricorso (che peraltro fanno significativamente riferimento all'art. 606 lett. e c.p.p.) e che pertanto e per l'appunto i vizi eccepiti sono proprio quelli per cui non è più consentito ricorrere per cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado d'appello nel procedimento per i reati di competenza del Giudice di Pace.

Va peraltro evidenziato che nella maggior parte dei casi la ricorrente ha prospettato, invero, esclusivamente questioni in fatto o differenti valutazioni di risultanze processuali, comunque indeducibii in questa sede. Quanto alle violazioni di legge eccepite le stesse sono insussistenti. Per quanto riguarda la violazione dell'art. 603 c.p.p. in alcun modo il ricorso dimostra la valenza anche solo astrattamente decisiva delle prove non ammesse. Generica è invece la contestazione del valore intimidatorio delle frasi pronunziate dall'imputata. Manifestamente infondata è invece la denunzia della violazione degli artt. 539 e 541 c.p.p., la cui inosservanza non è prevista a pena di nullità, presupposto ineludibile per eccepire la violazione di una norma processuale e che non può essere aggirato attraverso l'evocazione dell'art. 606 lett.

b) c.p.p., il quale si riferisce esclusivamente alla violazione delle norme penali sostanziali. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo, che fa riferimento ad un orientamento processuale da tempo sconfessato dalle Sezioni Unite per cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis c.p., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 1.800, oltre accessori di legge. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 1.800, oltre accessori di legge. DEPOSITATA IN CANCELLERIA