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Ordinanza — n. 31904/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31904/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31904/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAHMOUNI ABDELIALIL nato il 24/02/1993 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Errahmouni Abdeljalil per i reati di cui agli artt. 495 c.p. e 4 I. n. 110/1975.

Regesto Legislator

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artt. 495 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31904/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Errahmouni Abdeljalil per i reati di cui agli artt. 495 c.p. e 4 I. n. 110/1975.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale perseguimento penale per diffamazione infrazione alla legge sulle armi recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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artt. 495 c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Errahmouni Abdeljalil per i reati di cui agli artt. 495 c.p.
articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAHMOUNI ABDELIALIL nato il 24/02/1993 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Errahmouni Abdeljalil per i reati di cui agli artt. 495 c.p. e 4 I. n. 110/1975.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della contestata recidiva.

3. Il ricorso é inammissibile. Il ricorrente ha prospettato, invero, esclusivamente questioni in fatto o differenti valutazioni di risultanze processuali che esulano dalla cognizione del giudice di legittimità, peraltro omettendo il doveroso confronto con la motivazione della sentenza nella quale è presente ampia e logica giustificazione della statuizione censurata.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro 22/6/2021 Il Consigl estensore Il Pr3jecit: t, 1DEPOSITATA IN CANCEU_E-RI