Sentenza — n. 31902/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VARLIERO EGIDIO LEANDRO nato il 27/02/1989 MAGGIORE MARIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 27/05/1978 avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di Varliero Egidio Leandro per i delitti di violazione di domicilio aggravata, lesioni volontarie aggravate, minaccia aggravata e tentata violenza privata. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece assolto Maggiore Mario per il reato di minaccia aggravata per non aver commesso il fatto e per quello di violazione di domicilio aggravata ex art. 131-bis c.p. Sempre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per il concorrente reato di percosse per remissione di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p, articolo 616 c.p, art. 614 c.p; Sentenza — n. 31902/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VARLIERO EGIDIO LEANDRO nato il 27/02/1989 MAGGIORE MARIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 27/05/1978 avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di Varliero Egidio Leandro per i delitti di violazione di domicilio aggravata, lesioni volontarie aggravate, minaccia aggravata e tentata violenza privata. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece assolto Maggiore Mario per il reato di minaccia aggravata per non aver commesso il fatto e per quello di violazione di domicilio aggravata ex art. 131-bis c.p. Sempre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per il concorrente reato di percosse per remissione di querela.
2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto a firma del comune difensore gli imputati. Con riguardo alla posizione del Maggiore vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del dolo del reato di violazione di domicilio ed alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'assunzione di perizia sull'imputabilità. Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla posizione del Varliero in relazione alla valutazione del compendio probatorio, al mancato proscioglimento a seguito della remissione di querela anche per i reati di lesioni e minaccia ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Le censure del Maggiore non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare non manifestamente infondato il motivo relativo alla prova della partecipazione dolosa dell'imputato alla violazione di domicilio, profilo devoluto al giudice dell'appello e sul quale la sentenza non si è sostanzialmente pronunziata. Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo al suddetto reato, non risultando dagli atti periodi di sospensione in grado di impedire il perfezionamento della causa estintiva.
Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte.
4. Il ricorso del Varliero è invece inammissibile. Generiche sono le censure relative alla valutazione del compendio probatorio, prive di alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Manifestamente infondata è la pretesa del ricorrente di estendere la remissione di querela anche ai reati di lesioni e minaccia essendo gli stessi procedibili d'ufficio in quanto contestati e motivatamente ritenuti nella forma aggravata. Nuovamente generiche sono infine le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione ampiamente giustificata dalla Corte territoriale - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - con motivazione non confutata dal ricorrente.
5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del Varliero al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Maggiore Mario limitatamente al reato di cui all'art. 614 c.p. perché estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Varliero Egidio Leandro e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro • il 22 6 2021