Sentenza — n. 31900/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 03/07/1969 avverso la sentenza del 26/09/2019 del GIUDICE DI PACE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; I- osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Paola ha condannato, ai soli effetti penali e a pena pecuniaria, Martelli Giuseppe per il reato di lesioni volontarie.
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Generato dall'IASentenza — n. 31900/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Paola ha condannato, ai soli effetti penali e a pena pecuniaria, Martelli Giuseppe per il reato di lesioni volontarie.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 03/07/1969 avverso la sentenza del 26/09/2019 del GIUDICE DI PACE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; I- osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Paola ha condannato, ai soli effetti penali e a pena pecuniaria, Martelli Giuseppe per il reato di lesioni volontarie.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio e violazione di legge in ragione dell'omessa indicazione nella sentenza delle conclusioni delle parti ed invece dell'annotazione in calce alla medesima della sua irrevocabilità quando la stessa ancora non era divenuta definitiva.
3. Le censure del ricorrente non possono ritenersi integralmente inammissibili, sebbene tali risultino quelle proposte con il secondo motivo con il quale vengono evidenziate mere irregolarità della sentenza impugnata che non ne comportano la nullità. Non è invece manifestamente infondato il primo motivo in relazione alla solo apparente valutazione delle prove a discarico, potenzialmente confliggenti con quelle d'accusa sulle quali il giudice ha fondato l'affermazione di responsabilità, e alla immotivata attribuzione delle lesioni riportate dalla persona offesa alla condotta dell'imputato piuttosto che alla precedente colluttazione avvenuta tra la vittima e il figlio del Martelli.
Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo al reato in contestazione, maturato al più tardi il 28 agosto 2020, anche tenuto conto dei periodi in cui lo stesso è rimasto sospeso nel giudizio di merito per complessivi 180 giorni. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso Il Consiglie Il Pi.-7 nte _ it.,, AlIf-4.41., DEPOSITATA