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Ordinanza — n. 31898/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31898/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31898/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO SERAFINO nato a PALERMO il 09/09/1950 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Colombo Serafino per il reato di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p.

Regesto Legislator

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art. 497-bis comma 2 c.p, art. 497-bis comma 1 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Colombo Serafino per il reato di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p.

Parole chiave

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documenti d'identità contraffazione di merci usurpazione d'identità recidiva nell'infrazione uso di un documento falso attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis comma 2 c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Colombo Serafino per il reato di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p.
art. 497-bis comma 1 c.p
ovvero dell'art. 497-bis comma 1 c.p., nonché in merito alla denegata esclusione della recidiva.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO SERAFINO nato a PALERMO il 09/09/1950 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Colombo Serafino per il reato di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.489 c.p. ovvero dell'art. 497-bis comma 1 c.p., nonché in merito alla denegata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Le censure del ricorrente in punto di qualificazione giuridica non considerano che l'imputato è stato condannato per essere concorso nella contraffazione del documento d'identità, correttamente desunto dai giudici del merito in ragione del fatto che lo stesso riportava l'effige del Colombo, e non già per la mera detenzione ovvero l'uso dello stesso, che non potrebbe comunque ritenersi "personale" come obiettato, atteso che lo stesso era stato esibito per realizzare una abusiva operazione finanziaria. Parimenti generiche sono le doglianze relative alla conferma della recidiva, legittimamente motivata dalla Corte in riferimento alla natura dei precedenti dell'imputato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma 22/6/2021 estensore Il Pr7,5iden,t.e. k,,,.EPOSITATA C ANCELLERiA 2