Ordinanza — n. 31897/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CECCONI ROCCO nato a PRIVERNO il 01/02/1954 PUCCI ERMINIO nato a PRIVERNO il 24/02/1960 DEIDDA MAURO nato a DOMUSNOVAS il 11/12/1962 avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Cecconi Rocco, Pucci Erminio e DeiddaMauro per il delitto di cui all'art. 455 c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31897/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Cecconi Rocco, Pucci Erminio e DeiddaMauro per il delitto di cui all'art. 455 c.p.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CECCONI ROCCO nato a PRIVERNO il 01/02/1954 PUCCI ERMINIO nato a PRIVERNO il 24/02/1960 DEIDDA MAURO nato a DOMUSNOVAS il 11/12/1962 avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Cecconi Rocco, Pucci Erminio e DeiddaMauro per il delitto di cui all'art. 455 c.p.
2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto a firma del comune difensore gli imputati, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in merito all'eccepita grossolanità del falso.
3. I ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi - meramente reiterativi delle censure svolte con il gravame di merito - sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Il ir:6 217 Il Pre,s dente c/"sig 52415s° ) DEPOSITATA IN CANCELE