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Ordinanza — n. 31896/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for rehearing of merits arguments and failure to cite qualified witness testimony principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31896/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaints were merely a reiteration of arguments already presented at the trial level. The appellant argued that the court improperly relied on unexamined expert testimony and inadmissible witness statements without proper evaluation. The court rejected these claims, noting the document was not an expert report and that the witness's specialized knowledge made her testimony inseparable from the facts observed.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals that merely reiterate merits arguments without new grounds are inadmissible, and qualified witnesses whose testimony is inseparable from their direct perception of facts are not subject to the general prohibition on personal appreciation.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of merits qualified witness testimony expert report distinction personal appreciation prohibition censura dell'apprezzamento delle prove contraffazione di merci carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 474 c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Xia Ganlin per il reato di cui all'art. 474 c.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XIA GANLIN nato il 30/06/1963 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Xia Ganlin per il reato di cui all'art. 474 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione ai fini dell'affermazione della responsabilità dello Xia di prova testimoniale inutilizzabile e di perizia acquisita senza previa escussione del perito.

3. Il ricorso é inammissibile. Sotto un primo profilo le censure del ricorrente, mera riedizione di quelle già proposte con il gravame di merito, risultano generiche in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte ha precisato come quella acquisita non è una perizia, bensì un documento formato fuori dal processo da consulente della parte civile. Sotto altro profilo le stesse doglianze risultano manifestamente infondate in merito all'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste Conti.

Infatti il ricorrente non tiene conto dei principi — di cui il giudice dell'appello ha fatto buon governo - elaborati nel tempo da questa Corte in tema di prova testimoniale, per cui il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 2, Sentenza n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così d • il 22/6/2021 Il Consig ore Il Pra5Ft.e . -To-kk IDEPOSITATA IN CANCELLE