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Ordinanza — n. 31895/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31895/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31895/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNACCHIA CLAUDIANA nato a ROMA il 18/09/1956 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Bernacchia Claudiana per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p.

Regesto Legislator

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art. 497-bis c.p, art. 606 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31895/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Bernacchia Claudiana per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p.

Parole chiave

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passaporto frode alla legge sugli stranieri espatrio illegale insufficiente carcerazione in diritto degli stranieri autorizzazione d'entrata divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Bernacchia Claudiana per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p.
art. 606 c.p
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNACCHIA CLAUDIANA nato a ROMA il 18/09/1956 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Bernacchia Claudiana per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'esclusione della grossolanità del falso ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Indeducibile è la violazione di legge denunziata ai sensi delle lett.

b) dell'art. 606 c.p.p., posto che l'osservanza delle regole processuali di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità e la loro violazione può essere considerata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, che, nella specie, viene denunziato in maniera del tutto generica, giacché il respingimento alla frontiera britannica non dimostra la grossolanità del falso. Manifestamente infondate e parimenti generiche sono invece le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione legittimamente confermata dal giudice dell'appello in riferimento ai precedenti penali, anche specifici, dell'imputata e non già per il fatto che la stessa sarebbe stata all'epoca dei fatti destinataria del divieto di espatrio.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro 22/6/2021 Il Consi Il Prpsliden %DEPOSITATA IN CANCELLERIAt 7 3