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Ordinanza — n. 31894/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31894/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31894/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KICHOU OMER nato il 30/10/1999 avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Kichou Omer per il reato di cui all'art. 497-bis c.p.

Regesto Legislator

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art. 497-bis c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31894/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Kichou Omer per il reato di cui all'art. 497-bis c.p.

Parole chiave

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procedimento per falsità contraffazione di merci perseguimento penale per truffa frode alla legge sugli stranieri false dichiarazioni senza giuramento fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Kichou Omer per il reato di cui all'art. 497-bis c.p.
articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KICHOU OMER nato il 30/10/1999 avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Kichou Omer per il reato di cui all'art. 497-bis c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla eccepita grossolanità del falso ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso é inammissibile. In punto di responsabilità le doglianze del ricorrente sono meramente assertive e generiche oltre che manifestamente infondate nella misura in cui il fatto che gli operanti abbiano dovuto compiere accertamenti sulla genuinità del documento è di per sé indicativo della non grossolanità del falso. Quanto alle attenuanti generiche il ricorrente ha prospettato, invero, esclusivamente questioni in fatto o differenti valutazioni di risultanze processuali; indagini, tuttavia, esulanti dai poteri attribuiti al giudice di legittimità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.Il Prefrsidiur„ C_Ijt DEPOSITA CANCELLERIA 23 AGO 2021 L