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Ordinanza — n. 31893/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31893/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31893/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI PAOLO nato a MARINO il 06/12/1968 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Cipriani Paolo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31893/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Cipriani Paolo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta documenti bancari abbandono del procedimento per truffa censura costituzionale divieto di pagamento azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI PAOLO nato a MARINO il 06/12/1968 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Cipriani Paolo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta responsabilità del Cipriani per il reato di bancarotta documentale.

3. Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui la Corte avrebbe inferito la colpevolezza dell'imputato dall'esercizio di suo diritto al silenzio nel corso del processo, essendosi limitati i giudici del merito ad osservare che la difesa non ha contrapposto alle valutazioni del curatore alcuna ricostruzione alternativa dei fatti.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. o in Rom il 22/6/20 e estens DEPOSITATA IN CANCEL