Ordinanza — n. 31892/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROCCO ANTONIO nato a PERUGIA il 01/08/1976 AADI SALIM nato a ROMA il 01/12/1994 avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Di Rocco Antonio e Aadi Salim per il reato di cui all'art. 455 c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31892/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Di Rocco Antonio e Aadi Salim per il reato di cui all'art. 455 c.p.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROCCO ANTONIO nato a PERUGIA il 01/08/1976 AADI SALIM nato a ROMA il 01/12/1994 avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Di Rocco Antonio e Aadi Salim per il reato di cui all'art. 455 c.p.
2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto a firma del comune difensore gli imputati deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'Aadi ed al denegato riconoscimento ad entrambi dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
4) c.p.
3. I ricorsi sono inammissibili perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza nei limiti necessari alla confutazione dei motivi articolati con il gravame di merito. Manifestamente infondata è poi la pretesa dei ricorrenti di frazionare l'ammontare del danaro falso in riferimento al numero dei concorrenti del reato al fine di giustificare la configurabilità dell'invocata attenuante, posto che all'imputato è stato contestata la detenzione di tutte le banconote rinvenute in linea con i principi su cui si fonda il concorso di persone nel reato.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Il Pre,stin tlEPOSITATA IN