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Ordinanza — n. 31891/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31891/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31891/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Piva Sandy e Piva Alice la pena da queste concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore le imputate deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione del fatto come furto consumato e non tentato e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31891/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili 2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

Parole chiave

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reato flagrante furto aggravato reato mancato furto di lieve entità furto per mestiere confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIVA SANDY nato a CENTO il 02/04/1979 PIVA ALICE nato a CENTO il 26/10/1982 avverso la sentenza del 25/07/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Piva Sandy e Piva Alice la pena da queste concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore le imputate deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione del fatto come furto consumato e non tentato e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili 2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è infatti limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato e men che meno di eventuali difetti o vizi della motivazione resa dal giudicante sul punto (ex multis Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 6 21 Il Consig Il P r95sjide t 'DEPOSITATA /t. -"( IN