Ordinanza — n. 31890/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di verona ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Caputo Helenio la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto dì motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ed alla quantificazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31890/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. a Caputo Helenio la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto dì motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ed alla quantificazione della pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO HELENIO nato a TRANI il 27/06/1986 avverso la sentenza del 13/02/2020 del TRIBUNALE di VERONAto avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di verona ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Caputo Helenio la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto dì motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ed alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 22/6/ estenso