Ordinanza — n. 31889/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELFI GREGORIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 18/04/1978 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di Melfi Gregorio per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 7 I. n. 386/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31889/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di Melfi Gregorio per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 7 I. n. 386/1990.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELFI GREGORIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 18/04/1978 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di Melfi Gregorio per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 7 I. n. 386/1990.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il primo motivo di ricorso é inammissibile. Il ricorrente prospetta, infatti, esclusivamente censure di merito, che non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità perché propongono in sostanza una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti, ammettendo peraltro la sua mera verosimiglianza già esclusa dal giudice del merito in difetto di alcuna allegazione probatoria in grado di rivelare che gli assegni siano stati emessi prima della notifica dell'ordinanza prefettizia, circostanza certamente non dimostrata dal fatto che i titoli sono stati emessi senza data. Generiche e parimenti versate in fatto sono altresì le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte ha legittimamente negato facendo riferimento alla ritenuta gravità del fatto desunta dall'elevato numero di assegni emessi.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma i /6/2021 stens° re Il P2,s'fFe ( v IDEPOSITATA1 IN CANCEI!