Ordinanza — n. 31888/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRINI FABIO nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 21/02/1976 /- avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO( SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trento sez. dist. di Bolzano confermava la condanna di Magrini Fabio per il delitto di furto in abitazione aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31888/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRINI FABIO nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 21/02/1976 /- avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO( SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trento sez. dist. di Bolzano confermava la condanna di Magrini Fabio per il delitto di furto in abitazione aggravato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.
7) c.p.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello in merito alla quale, dunque, alcun onere motivazionale gravava sulla Corte territoriale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, con il gravame di merito alcun specifico motivo era stato proposto in riferimento all'aggravante menzionata, essendosi limitata la difesa ad eccepire l'eccessività della pena e la non particolare abilità od organizzazione dimostrata dall'imputato del commettere il reato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in 6/2021 lier estens e n e DEPOSITATA IN CANCELLERI