Ordinanza — n. 31887/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIGLIE MICHELA nato a PIETRASANTA il 19/08/1975 CELARDI GIUSEPPE nato a FERENTINO il 24/12/1974 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAelato avviso alle parti.b udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di Figlie Michela e Celardi Giuseppe per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31887/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIGLIE MICHELA nato a PIETRASANTA il 19/08/1975 CELARDI GIUSEPPE nato a FERENTINO il 24/12/1974 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAelato avviso alle parti.b udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di Figlie Michela e Celardi Giuseppe per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.
2. Avverso la sentenza ricorrono personalmente con atti autonomi gli imputati deducendo vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 22/ 2021 rt5i. POSITKIA GANCELLEW