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Ordinanza — n. 31886/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31886/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31886/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSANTI CLAUDIO nato a VELLETRI il 21/12/1961 avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Nicosantì Claudio per il delitto dì bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31886/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Nicosantì Claudio per il delitto dì bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa reato economico falsificazione di monete danno patrimoniale procurato con astuzia truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSANTI CLAUDIO nato a VELLETRI il 21/12/1961 avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Nicosantì Claudio per il delitto dì bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente sono infatti generiche nella misura in cui non si confrontano con l'affermazione della Corte per cui l'imputato ha riconosciuto dinanzi al curatore la pregressa esistenza della somma distratta, né ha saputo dare giustificazione alcuna della sua destinazione a scopi sociali, mentre irrilevante è il fatto che lo stesso curatore non abbia eventualmente denunziato nella sua relazione il fatto come penalmente rilevante.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 22/6/2021 onsigli e estensore Il PrFylente (SU, nDEPOSITATA