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Ordinanza — n. 31885/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31885/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31885/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCO NICOLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 09/08/1961 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Basco Nicola per il delitto di cui all'art. 455 c.p.

Regesto Legislator

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art. 455 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31885/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Basco Nicola per il delitto di cui all'art. 455 c.p.

Parole chiave

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falsificazione di valori di bollo ufficiali pagamento dell'ammenda riproduzione e imitazione di biglietti di banca inchiesta per falsità atti falsificazione dei pesi e delle misure ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 455 c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Basco Nicola per il delitto di cui all'art. 455 c.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCO NICOLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 09/08/1961 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Basco Nicola per il delitto di cui all'art. 455 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità, alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata revisione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma i /6/2021 Il PT9FLE,,,\., L3 a' EPOSITATA IN CANC