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Ordinanza — n. 31884/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31884/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31884/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBU DANIEL nato il 20/06/1979 MOISE STEFAN MARIUS nato il 09/03/1984 avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Barbu Daniel e Moise Stefan Marius per il delitto di furto pluriaggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31884/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Barbu Daniel e Moise Stefan Marius per il delitto di furto pluriaggravato.

Parole chiave

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pluralità di motivazioni doppia punibilità motivi di cassazione motivi aggravamento della pena concorso di domande d'estradizione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBU DANIEL nato il 20/06/1979 MOISE STEFAN MARIUS nato il 09/03/1984 avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Barbu Daniel e Moise Stefan Marius per il delitto di furto pluriaggravato.

2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto a firma del comune difensore gli imputati, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla commisurazione del trattamento sanzionatorio.

3. I ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. Così deciso in Ro il 22/6/2021 Il Consigli Il 7/ente `\2j.443 hDEPOSITATA IN CANC