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Ordinanza — n. 31883/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31883/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31883/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA GIUSEPPE GIOACCHINO nato a REGGIO CALABRIA il 16/08/1953 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Barletta Giuseppe Gioacchino per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31883/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità del reato di bancarotta documentale, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere perizia contabile, nonchè al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall. e delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva ed alla revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Con memoria trasmessa il 24 maggio 2021 il difensore dell'imputato ha ribadito i motivi di ricorso e chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Parole chiave

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documenti mancanti documenti bancari irregolarità finanziarie omissione della contabilità inchiesta per falsità atti cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA GIUSEPPE GIOACCHINO nato a REGGIO CALABRIA il 16/08/1953 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Barletta Giuseppe Gioacchino per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità del reato di bancarotta documentale, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere perizia contabile, nonchè al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall. e delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva ed alla revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Con memoria trasmessa il 24 maggio 2021 il difensore dell'imputato ha ribadito i motivi di ricorso e chiesto la trattazione in pubblica udienza.

3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure del ricorrente relative alla configurabilità del reato di bancarotta documentale, sia perché è precipuo dovere del fallito ottemperare all'ordine impartitogli con la sentenza di fallimento di depositare i libri contabili senza che sia necessario alcun invito in tal senso da parte del curatore, sia perché in realtà la fattispecie ritenuta dai giudici del merito è quella di bancarotta documentale c.d. generica. Ugualmente destituite di qualsivoglia fondamento sono le censure concernenti la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, posto che le omissioni e falsità contabili accertate hanno in ogni caso ostacolato l'attività della curatela, il che dimostra la tipicità della condotta contestata senza necessità alcuna di ulteriori approfondimenti tecnici. Versate in fatto e meramente assertive sono le obiezioni relative al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale evocata, mentre del tutto generiche sono infine le doglianze relative al trattamento sanzionatorio.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 22/6/2021 Il C