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Ordinanza — n. 31881/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for suspended sentence due to prior pardoned conviction exceeding benefit limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31881/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for documentary bankruptcy. The appellant argued for a suspended sentence, but the court found a prior conviction, even if pardoned, barred the benefit as it would exceed statutory limits. Consequently, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 167 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A prior conviction, even if fully pardoned by amnesty, precludes the subsequent granting of a suspended sentence if the cumulative penalty exceeds the statutory threshold for the benefit.

Parole chiave

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suspended sentence documentary bankruptcy prior conviction amnesty pardon statutory limits inadmissible appeal cumulative penalties alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 30080 del 08/10/2020, Arturi, Rv. 279794
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI ALI nato a MASSONGE( TUNISIA) il 09/10/1960 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; f osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Dridi Alì per il reato di bancarotta documentale.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla denegata concessione della sospensione condizionale.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, del quale il giudice del merito ha fatto corretta applicazione, infatti, una precedente condanna, anche se a pena interamente condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 30080 del 08/10/2020, Arturi, Rv. 279794).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in 021 Il Presid Fge..„ &4>°1 iDì:..t.USI TATA thl CANCELLERIA