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Ordinanza — n. 31880/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31880/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31880/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA MARCO nato a EBOLI il 20/01/1980 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna di Di Palma Marco per il delitto di lesioni volontarie aggravate.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31880/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna di Di Palma Marco per il delitto di lesioni volontarie aggravate.

Parole chiave

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esame di cassazione risarcimento dei danni da incidente stradale inesigibile malgrado lesioni salute abbandono del procedimento per infrazione stradale risarcimento del danno alla persona soppressione delle prestazioni infortuni

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA MARCO nato a EBOLI il 20/01/1980 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna di Di Palma Marco per il delitto di lesioni volontarie aggravate.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. Il Pr?,sidFete____ (5": rDEPos