Ordinanza — n. 31879/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LIBERO VERONICA nato a BATTIPAGLIA il 05/12/1989 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna di De Libero Veronica per i delitti di tentato furto aggravato e minaccia aggravata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31879/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., del recesso attivo, dell'esimente dello stato di necessità, nonché in merito alla ritenuta configurabilità del reato di minaccia.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LIBERO VERONICA nato a BATTIPAGLIA il 05/12/1989 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna di De Libero Veronica per i delitti di tentato furto aggravato e minaccia aggravata.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., del recesso attivo, dell'esimente dello stato di necessità, nonché in merito alla ritenuta configurabilità del reato di minaccia.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - la ricorrente non si è sostanzialmente confrontata se non in maniera assertiva ovvero prospettando valutazioni che attingono il merito della decisione impugnata.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro;'f il 22/6/2021 Il Consig Il P r?., jund ut DEPO, ANCE a Ar30 1121 I. CANC \1/4ER , E RI