Ordinanza — n. 31878/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANO CLAUDIO nato a FASANO il 19/08/1973 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di Palmisano Claudio per il delitto di furto pluriaggravato continuato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31878/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di Palmisano Claudio per il delitto di furto pluriaggravato continuato.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANO CLAUDIO nato a FASANO il 19/08/1973 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di Palmisano Claudio per il delitto di furto pluriaggravato continuato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate ed alla commisurazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure relative all'aggravante della destrezza, posto che oggetto di contestazione è l'aver pretestuosamente distratto i titolari degli esercizi commerciali al fine di sottrarre i beni esposti in vetrina. Del tutto eccentriche sono le doglianze relative alla configurabilità dell'altra aggravante che si riferiscono a fattispecie del tutto differente a quella contestata all'imputato. Assolutamente generiche sono invece quelle relative al trattamento sanzionatorio in quanto consistenti nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Il PrIrente 7rb,JA.4-- hD