Ordinanza — n. 31876/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNOTTA ANDREA nato a ERICE il 23/01/1990 avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Guarnotta Andrea per il reato di furto aggravato tentato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31876/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione delle regole di valutazione della probva di cui all'art. 192 c.p.p.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNOTTA ANDREA nato a ERICE il 23/01/1990 avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Guarnotta Andrea per il reato di furto aggravato tentato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione delle regole di valutazione della probva di cui all'art. 192 c.p.p.
3. Il ricorso é inammissibile. Inammissibile è infatti la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art.192 c.p.p., il cui mancato rispetto non è previsto a pena di nullità o inutilizzabilità e il cui malgoverno deve essere fatto valere attraverso la deduzione degli eventuali vizi della motivazione posta a sostegno del ragionamento probatorio del giudicante (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Non di meno le censure del ricorrente sono assolutamente generiche e prive di qualsiasi correlazione con la motivazione della sentenza, con la quale egli non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 22/6/2021 estensore Il Pr3i;eit,se Ri-EPOSITAT5A IIN CANc