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Ordinanza — n. 31875/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31875/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31875/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGAREN FRANCESCO nato a VERCELLI il 04/01/1984 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Lagaren Francesco per i reati di furto aggravato ed utilizzo indebito di carte di pagamento.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31875/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Lagaren Francesco per i reati di furto aggravato ed utilizzo indebito di carte di pagamento.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa fine di indebito profitto abuso di carte-chèques frode nel pignoramento indagine su reati finanziari motivi

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGAREN FRANCESCO nato a VERCELLI il 04/01/1984 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Lagaren Francesco per i reati di furto aggravato ed utilizzo indebito di carte di pagamento.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione del provvedimento impugnato in merito all'individuazione del Lagaren quale autore dei reati contestati.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente sono infatti rivolte a sollecitare il giudice di legittimità ad una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite in presenza di un motivato e logico apprezzamento del compendio probatorio da parte della Corte territoriale. Peraltro il ricorso approccia in maniera atomistica la piattaforma cognitiva invece valorizzata dal giudice dell'appello anche nella convergenza dei singoli indizi nell'indicare il Lagaren come l'autore dell'illecito prelievo ripreso dalle telecamere di sorveglianza, per di più trascurando alcuni degli elementi considerati dai giudici del merito.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deci Il Consiglier tensore Il Prets.ig e n I3EP OS , CANcELLL I a 3 AGO