Ordinanza — n. 31874/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENZAPRONE GIUSEPPE nato a FAVARA il 31/01/1969 AVOLIO ALDO nato a ACQUAPPESA il 26/05/1956 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di Venzaprone Giuseppe e Avolio Aldo per il reato aggravato di lesioni volontarie reciprocamente commesso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31874/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di Venzaprone Giuseppe e Avolio Aldo per il reato aggravato di lesioni volontarie reciprocamente commesso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENZAPRONE GIUSEPPE nato a FAVARA il 31/01/1969 AVOLIO ALDO nato a ACQUAPPESA il 26/05/1956 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di Venzaprone Giuseppe e Avolio Aldo per il reato aggravato di lesioni volontarie reciprocamente commesso.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentando entrambi il denegato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, il Venzaprone sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e l'Avolio prospettando vizi di motivazione della sentenza.
3. I ricorsi sono inammissibili perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza. Peraltro le doglianze dei due ricorrenti - mera riedizione di quelle svolte nei rispettivi atti d'appello - sono state già specificamente confutate dalla Corte territoriale con le cui argomentazioni essi sostanzialmente non si sono compiutamente confrontati. In particolare entrambi i ricorsi omettono di confutare l'affermazione del giudice dell'appello per cui in ogni caso gli imputati non possono usufruire dell'esimente invocata essendosi affrontati dopo essersi armati, rimanendo dunque irrilevante la concreta dinamica dello scontro volontariamente provocato ed accettato.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorsi al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Il Pre,ldnpe___ ,.. • 4 (, EP