Ordinanza — n. 31871/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. E' infatti escluso che nel caso di specie si versi in una ipotesi di pena illegale, atteso che quella irrogata, pur non correttamente calcolata, non è inferiore ai minimi edittali previsti per la fattispecie ritenuta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 56 c.p; Ordinanza — n. 31871/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 610 comma 5-bis c.p.p. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. E' infatti escluso che nel caso di specie si versi in una ipotesi di pena illegale, atteso che quella irrogata, pur non correttamente calcolata, non è inferiore ai minimi edittali previsti per la fattispecie ritenuta.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: RISOLO GIULIO nato a OTRANTO il 21/11/1991 avverso la sentenza del 12/07/2019 del TRIBUNALE di LECCE1Elto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Risolo Giulio la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di cui agli artt. 56, 81 e 615-ter c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Lecce deducendo erronea applicazione della legge penale in merito al calcolo della pena, da ritenersi viziato in quanto alla pena base per il reato più grave il giudice ha applicato l'aumento per la continuazione prima di operare, come corretto, la diminuzione prevista dall'art. 56 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. E' infatti escluso che nel caso di specie si versi in una ipotesi di pena illegale, atteso che quella irrogata, pur non correttamente calcolata, non è inferiore ai minimi edittali previsti per la fattispecie ritenuta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso il 22 6/2021 n-Cons iere es sore !DEPOSITATA Il PrgsicIF,te________ IN CANCEL