Ordinanza — n. 31870/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALVARUSO STEFANO nato a PALERMO il 01/04/1988 CALVARUSO PIETRO nato a PALERMO il 25/09/1961 CALVARUSO GAETANO nato a PALERMO il 14/09/1992 TINNIRELLO VINCENZO nato a PALERMO il 10/05/1982 QUARTARARO PIETRO nato a PALERMO il 27/12/1978 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Calvaruso Stefano, Calvaruso Pietro, Calvaruso Gaetano, Tinnirello Vincenzo e Quartararo Pietro per il reato di furto pluriaggravato, previa esclusione in parziale riforma della pronunzia di primo grado dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31870/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Calvaruso Stefano, Calvaruso Pietro, Calvaruso Gaetano, Tinnirello Vincenzo e Quartararo Pietro per il reato di furto pluriaggravato, previa esclusione in parziale riforma della pronunzia di primo grado dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALVARUSO STEFANO nato a PALERMO il 01/04/1988 CALVARUSO PIETRO nato a PALERMO il 25/09/1961 CALVARUSO GAETANO nato a PALERMO il 14/09/1992 TINNIRELLO VINCENZO nato a PALERMO il 10/05/1982 QUARTARARO PIETRO nato a PALERMO il 27/12/1978 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Calvaruso Stefano, Calvaruso Pietro, Calvaruso Gaetano, Tinnirello Vincenzo e Quartararo Pietro per il reato di furto pluriaggravato, previa esclusione in parziale riforma della pronunzia di primo grado dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
7) c.p.
2. Propongono ricorso per cassazione autonomamente tutti gli imputati deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla denegata rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
3. I ricorsi sono inammissibili perché tutto indistintamente contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione delle scelte sanzionatorie operate.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro 021 Consig Il Prp,sdins.ute DEPOSITA'TA 'IN CANCELLER