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Ordinanza — n. 31869/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31869/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31869/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGI FILIPPA ELEONORA nato a CANICATTI il 08/03/1976 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Di Giorgi Filippa Eleonora per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31869/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Di Giorgi Filippa Eleonora per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici carenza di sostanza economica caso di rigore economico pluralità di motivazioni aspetti economici

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGI FILIPPA ELEONORA nato a CANICATTI il 08/03/1976 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Di Giorgi Filippa Eleonora per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla conferma del giudizio di mera equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione della decisione di non sottoporre a revisione l'esito del giudizio di bilanciamento in ragione della notevole durata della sottrazione di energia elettrica perpetrata dall'imputata.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Il Presid n 4.4.... S ' ''-e--41- DEPOSITATA I IN CANCELLERIA