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Ordinanza — n. 31868/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31868/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31868/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di Torre Angelo per i reati di furto pluriaggravato tentato e di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sulla pena con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 599-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31868/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richieste con l'atto d'appello con motivo da ritenersi non rinunziato in quanto afferente alla rideterminazione della pena.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena aggravamento della pena concorso materiale di reati contravvenzione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di Torre Angelo per i reati di furto pluriaggravato tentato e di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE ANGELO nato a CATANIA il 13/09/1978 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA Etat° avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di Torre Angelo per i reati di furto pluriaggravato tentato e di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sulla pena con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richieste con l'atto d'appello con motivo da ritenersi non rinunziato in quanto afferente alla rideterminazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599- bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Ed in tal senso va ribadito che la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti, comprese quelle generiche (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861; Sez. 4, Sentenza n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione Rv. 268696) 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il /6/2021 Il Pgeisidergte._> ji Nrl'Ati'è444- !DEPOSITATA