Ordinanza — n. 31867/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA GIUSEPPE ALESSANDRO nato a CATANIA il 26/08/1982 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Platania Giuseppe Alessandro per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31867/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Platania Giuseppe Alessandro per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA GIUSEPPE ALESSANDRO nato a CATANIA il 26/08/1982 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Platania Giuseppe Alessandro per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed alla denegata revisione del giudizio di equivalenza fra le circostanze eterogenee riconosciute.
3. Il motivo di ricorso relativo all'attribuzione del fatto all'imputato è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Generiche in quanto non correlate alla motivazione articolata dai giudici del merito sono invece le censure del ricorrente sul trattamento sanzionatorio, posto che la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi d'appello sul punto, valutazione non contestata con il ricorso.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro Il Consigli Il Prenent trv. DEPOSITATA iIN CANCELLERIA