Ordinanza — n. 31866/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLA EMILIA nato a ROMA il 24/11/1961 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza confermava la condanna di Ciarella Emilia per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31866/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in merito all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'acquisizione della testimonianza di Grillo Carmelo, nonché erronea applicazione della legge penale in merito alla quantificazione della pena ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLA EMILIA nato a ROMA il 24/11/1961 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza confermava la condanna di Ciarella Emilia per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in merito all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'acquisizione della testimonianza di Grillo Carmelo, nonché erronea applicazione della legge penale in merito alla quantificazione della pena ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono infatti privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di doglianza - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Quanto alla denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed all'affermazione di responsabilità la ricorrente la Corte ha logicamente argomentato dal fatto che la madre della persona offesa e teste oculare ha riconosciuto l'imputata, indicandola come colei che fungeva da palo durante il furto, rimanendo dunque irrilevante le modalità con cui è stata successivamente intercettata la vettura a bordo della quale la Ciarella e le sue complici sono fuggite e sulla quale, peraltro, è stata rinvenuta la refurtiva.
Altrettanto generiche e versate in fatto sono poi le residue censure proposte con il ricorso, che peraltro si fondano su risultanze processuali meramente evocate e non indicate con la necessaria specificità.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom Il PrOdepte----,. " DEPOSITATA IIN