Ordinanza — n. 31864/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FRANCESCO nato a BERGAMO il 07/09/1963 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di Romano Francesco per i delitto di cui agli artt. 497-bis e 495 c.p..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31864/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di Romano Francesco per i delitto di cui agli artt. 497-bis e 495 c.p..
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FRANCESCO nato a BERGAMO il 07/09/1963 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di Romano Francesco per i delitto di cui agli artt. 497-bis e 495 c.p..
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il denegato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità e l'eccessività della pena. vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Il primo motivo di ricorsi è altresì manifestamente infondato. Infatti anche qualora volesse ritenersi che effettivamente l'imputato abbia agito sotto la pressione dei fantomatici usurai evocati nel corso del suo interrogatorio (fatto motivatamente escluso dalla sentenza impugnata), mal si comprende che rilevanza abbia la circostanza con riguardo al reato di cui all'art. 495 c.p., mentre comunque l'esimente invocata non sarebbe configurabile, ben potendo il Romano evitare i presunti pericoli per la sua persona rivolgendosi alle autorità.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro Il Consig '11011111r estensor Il Png,p t. e DE