Ordinanza — n. 31863/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLACRES GARCIA JHON LEONARDO nato il 13/03/1988 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di Villacres Garcia Jhon Leonardo per il delitto di furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31863/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di Villacres Garcia Jhon Leonardo per il delitto di furto aggravato.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLACRES GARCIA JHON LEONARDO nato il 13/03/1988 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di Villacres Garcia Jhon Leonardo per il delitto di furto aggravato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla quantificazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 2 Il Co e estensore Il Presidenté-72 DEPOSITATA IN CANCELL