Cassation appeals dismissed as inadmissible due to lack of standing and restricted grounds post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ahmetovic Scorpione and Halilovic Daniel inadmissible without formalities. The applicants lacked standing to file appeals personally after August 3, 2017, and their arguments regarding generic mitigating circumstances fell outside the narrow scope of allowable grounds for cassation against penalty application sentences. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 co. 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 L. 103/2017: Appeals against penalty application sentences are inadmissible if filed by the accused personally after August 3, 2017, and must be limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or the illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC SCORPIONE nato a ASTI il 17/12/1997 HALILOVIC DANIEL nato a TORINO il 19/08/1999 avverso la sentenza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di TORINOd~"Par udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16709/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ahmetovic Scorpione e HaliAovic Daniel ricorrono, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, so- stanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata ritenuta prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stati, in primo luogo, proposti da soggetti privo di legittimazione. I ricorsi in questione risultano, infatti, sottoscritti personalmente dall'im- putato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro, l'autentica della firma risulta apposta da parte di un difensore non cassazionista.
3. Inoltre, a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Le proposte doglienze in punto di mancata prevalenza delle circostanze atte- nuanti generiche, peraltro assolutamente generiche, sarebbero state perciò in ogni caso inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena.
4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.N. 16709/2021 R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 sigliere estensore Il Presiden genzo Pzdla Francesco Maria lampi dMPOS